Art. 1. - È costituita l'Associazione “I Pellegrini della Francigena" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L'Associazione “I Pellegrini della Francigena" persegue i seguenti scopi:
Art. 3. - L'associazione “I Pellegrini della Francigena” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Art. 4. - L'associazione “I Pellegrini della Francigena” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Art. 5. – Il numero dei soci è illimitato e la loro ammissione, su domanda scritta del richiedente è confermata dal Consiglio direttivo.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio
direttivo interverrà per applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio
Direttivo.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
Art.9 - Organi. Sono organi dell’organizzazione:
Art.10 – Assemblea dei soci. L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’organizzazione. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
Art.11 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta a trimestre e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Art.12 – Presidente e Vice Presidente. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. È eletto dall’Assemblea nel suo seno a maggioranza. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, da convocarsi entro 8 giorni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente.
Art.13 – Segretario. Il Segretario, scelto dal presidente nell’ambito del consiglio direttivo, ha il compito di:
Art.14 – Tesoriere. Il Tesoriere ha il compito di:
Art.15 – Gratuità delle cariche. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.16 – Bilancio. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci coincidono con l’anno solare.
Art.17 – Modifiche allo statuto. Per procedere a modifiche dello Statuto, occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.18 – Norma di rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
© 2021 I Pellegrini della Francigena. All Rights Reserved. Sito web sviluppato da Chiara Di Pietro